Aspetti generali
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali in denaro,
effettuate a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da
associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE).
La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente,
promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto
d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal
dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalle risoluzioni n. 160/E del 2009 e n.
441/E del 2008.
La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se
la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta
(Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.6.2).
Limite di detraibilità
La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento calcolato su un ammontare massimo pari a
euro 30.000 annui.
Devono essere comprese nell’importo anche le erogazioni indicate nella CU 2023 (punti da 341 a
352) con il codice 61.
Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle
popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (codice 20).
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro a
favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche spetta per intero ai titolari di
reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione
decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.
Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:
deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, riferito alle
erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto
la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E)
(rigo E26, cod. 7);
detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo settore), riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, riferito alle
erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle
agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio
dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste
da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 61 nel rigo E8/E10,
non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a
diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 1.1, del
TUIR, delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo
E8/E10, cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del
volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);
le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che
hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e siano iscritte all’Anagrafe delle ONLUS
(Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in
contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero,
in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della
società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del
versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario
dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal
beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il
carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento
risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce
le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Fonte: Agenzia delle Entrate